Dietrofront sui caminetti: nessun obbligo per l’accatastamento degli impianti

Dietrofront sui caminetti: nessun obbligo per l’accatastamento degli impianti

Redazione

di Redazione

FIRENZE - Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza le modifiche alla legge regionale del 2005. Senza l'obbligo dell'accatastamento, cade anche il pericolo di incorrere in sanzioni amministrazione

Stop all’obbligo di accatastamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido, e con questo anche le sanzioni amministrative previste. Con 21 voti a favore, 7 contrari e 1 astenuto, il Consiglio regionale ha dato il via libera alle modifiche alla legge regionale 2005 che disciplina l’accatastamento degli impianti con potenza nominale inferiore ai 10 chilowatt. Il provvedimento è passato grazie ai voti favorevoli della maggioranza e contrari delle opposizione.

L’accatastamento rimane la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali per la sostituzione degli impianti non ambientalmente performanti. La misura risponde all’esigenza di formare un quadro conoscitivo di tali fonti emissive di polveri sottili, dopo aver riscontrato il superamento dei valori limite previsti dalla legge.

Nella legge vengono indicati i casi di esclusione dall’accatastamento: per gli impianti chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di complementi di arredo; per gli impianti presenti in abitazioni dove non siano presenti ulteriori sistemi di riscaldamento; per gli impianti collocati in abitazioni fornite di un sistema di riscaldamento condominiale. Per queste tipologie di impianti, è prevista l’autodichiarazione. La proposta di legge, infine, specifica che gli impianti alimentati a biocombustibile solido, di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 chilowatt, devono adeguarsi alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell’attività di controllo. Il mancato adeguamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192 del 2005, ovvero “non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”.